Art. 2.

      1. È fatto divieto alle pubbliche amministrazioni di avvalersi di consulenze esterne in materie che siano comunque oggetto dell'attività istituzionale di una pubblica amministrazione. Le consulenze rese dai pubblici dipendenti a vantaggio di amministrazioni diverse da quella di appartenenza sono valutate e compensate alle condizioni e nei termini di cui all'articolo 1.